l'impresa al centro
dell'orientamento
e dell'inserimento lavorativo
Benvenuto

Requisiti dell'azienda

L'impresa per poter ospitare tirocinanti:

  • deve essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sul diritto al lavoro dei disabili;
  • presso la sede di svolgimento del tirocinio medesimo e per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio
    • non deve avere effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, (fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative);
    • non deve avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga;
  • deve indicare quale tutor aziendale assegnato al tirocinante una persona con esperienza e competenza professionale adeguata a garantire il raggiungimento degli obiettivi del piano formativo (ogni tutor può accompagnare contemporaneamente fino a un massimo di cinque tirocinanti curriculari e di tre tirocinanti extra-curriculari).

Limiti e vincoli all'attivazione dei tirocini:

  • con la stessa persona è possibile attivare un solo tirocinio extracurricolare, indipendentemente dalla tipologia utilizzata ("di formazione e orientamento" oppure "di inserimento/reinserimento");
  • non è possibile proporre tirocini a persone con le quali l'impresa ha avuto precedenti rapporti di lavoro (contratti in qualità di dipendente o attraverso altre forme di collaborazione);
  • non è possibile ricorrere a tirocinanti per sostituire lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e/o personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni e/o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
  • il limite di tirocinanti operativi in un'impresa deve rispettando questi criteri:
     
     
    imprese composte dal solo titolare o con risorse umane in numero non superiore a 5
    un solo tirocinante
     
     
    imprese con risorse umane in numero compreso tra 6 e 20
    massimo due tirocinanti
     
    imprese con risorse umane in numero superiore a 20
     
     
    numero di tirocinanti non superiore al 10% con arrotondamento all'unità superiore
     

Per verificare il numero di risorse umane presenti in azienda è necessario calcolare: il titolare e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e/o i lavoratori con contratto a tempo determinato o di collaborazione non occasionale e i soci lavoratori di cooperative, con contratto di almeno 12 mesi.

  • il tirocinio deve essere sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg, oppure per chiusure formalizzate dell'azienda ospitante (per es.chiusure estive o natalizie). Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio;
  • per la partecipazione ai tirocini extra-curriculari l'impresa è tenuta a corrispondere ai tirocinanti un'indennità il cui importo viene esplicitato nel progetto formativo di tirocinio e che non potrà essere inferiore a 400 euro mensili, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. L'indennità minima potrà essere riducibile a 300 euro mensili se si prevede di corrispondere i buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa, oppure quando l'attività di tirocinio non implichi un impegno giornaliero superiore a 4 ore. L'indennità di partecipazione non viene corrisposta nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o disoccupati percettori di forme di sostegno al reddito o fruitori di ammortizzatori sociali. Dal punto di vista fiscale, le somme corrisposte al tirocinante sono considerate quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente. Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

 
 

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