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L'apprendistato formativo: cos'è e come funziona

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. Apprendistato di Primo Livello - art.43 D.Lgs. 81/15)

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  • "Le regole" per conoscere le indicazioni normative generali (obiettivi, durata, caratteristiche aziendali e dei giovani, modalità di attivazione)
  • "Gli aspetti gestionali" per approfondire indicazioni relative a retribuzione, sgravi contributivi e fiscali, limiti e elementi sanzionatori
  • "La formazione" per approfondire l'impostazione della componente formativa del contratto (formazione esterna, interna, responsabilità)
  • "Le indicazioni contrattuali" per conoscere quanto previsto da CCNL e Accordi tra le Parti Sociali rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro (regole, vincoli, costi, incentivi, inquadramento, ecc.)

Le regole

Cos'è Un contratto di lavoro finalizzato tanto all'inserimento lavorativo di giovani quanto al conseguimento di un titolo di studio mentre si lavora.

Nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro si caratterizza come "assunzione a tempo indeterminato" (per le regole di funzionamento).

Al termine del periodo di apprendistato le parti possono:
  • "recedere dal contratto" (interruzione del rapporto di lavoro);
  • procedere alla trasformazione in Apprendistato Professionalizzante (art.44 D.Lgs. 81/15) - fino alla durata massima complessiva prevista dal CCNL (sommando i due periodi);
  • far proseguire il rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato (in assenza di comunicazioni, questo è automatico).
Candidati Giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni anche iscritti ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e agli Istituiti Tecnici e Professionali di Istruzione Secondaria Superiore
Requisiti dell'azienda Attuabile da aziende di tutti i settori. L'azienda deve possedere le seguenti caratteristiche:
  • capacità strutturali - spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, l'abbattimento delle barriere architettoniche;
  • capacità tecniche - una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le normative vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
  • capacità formative - garantendo la disponibilità di uno o più tutor.
Obiettivo Conseguire, lavorando, il titolo di studio di:
  • Qualifica professionale;
  • Diploma professionale;
  • Diploma di istruzione secondaria superiore;
  • Certificazione IFTS (Istruzione Formazione Tecnica Superiore).
e/o frequenza dell'Anno integrativo per l'accesso all'Esame di Stato.
Durata
  • minima non inferiore a 6 mesi;
  • massima durata del percorso scolastico / formativo di riferimento;
    • Qualifica professionale 3 anni;
    • Diploma professionale 1 anno;
    • Anno integrativo per l'accesso all'Esame di Stato 2 anni;
    • Diploma di istruzione secondaria superiore 4 anni;
    • Certificazione di Specializzazione Tecnica Superiore 1 anno.
I datori di lavoro possono prorogare fino ad un anno ulteriore il contratto di apprendistato dei giovani:
  • che hanno ottenuto il titolo di studio individuato per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze;
  • che non hanno concluso positivamente il percorso per consentire il conseguimento del titolo di studio.
Come funziona Avviare e gestire un contratto di apprendistato necessita un accordo e una collaborazione tra una azienda e una istituzione formativa / scuola.
Infatti il contratto (stipulato in forma scritta ai fini della prova) deve contenere:
  • il Protocollo sottoscritto tra datore di lavoro, istituzione formativa e giovane che stabilisce le regole, i criteri generali, le responsabilità e gli obblighi reciproci;
  • il Piano Formativo Individuale (PFI) che esplicita contenuti e durata della formazione annua interna ed esterna all'azienda, la qualificazione da conseguire, i risultati di apprendimento, i criteri per la valutazione, i nominativi del Tutor Aziendale e formativo. Deve essere redatto in collaborazione con un soggetto "abilitato" (Istituto scolastico, Ente Accreditato);
  • il Dossier Individuale in cui vengono poi registrati i risultati di apprendimento e le valutazioni della formazione realizzata.
Pertanto l'apprendista è assunto (a tempo pieno o part-time secondo le esigenze dell'azienda) tenendo conto che fa parte dell'orario lavorativo
  • sia la formazione esterna da realizzarsi da parte e presso l'istituzione formativa
  • sia la formazione interna da realizzarsi in impresa
sapendo che il totale delle ore annuali di formazione (esterna + interna) è uguale alla durata di un anno di corso di formazione (con regole precise e costi ridotti).
Il resto delle ore è lavoro a tutti gli effetti.
Quando è possibile realizzarlo In qualsiasi momento e periodo dell'anno.
La conclusione deve corrispondere ai periodi di svolgimento degli esami per il conseguimento dei titoli di studio.

Gli aspetti gestionali

Quanto costa (1)
La retribuzione dell'apprendista
La retribuzione dell'apprendista è definita dal CCNL in base alla qualifica da conseguire, al livello di inquadramento e all'anzianità di lavoro.
La legge consente due possibilità alternative per "ridurre" il costo del lavoro di un apprendista:
  • possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato al contratto.
  • stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio

Regione Lombardia prevede che "in assenza di recepimento della disciplina specifica sull'Apprendistato all'interno dei CCNL, si faccia riferimento alla contrattazione del settore di riferimento affine".

Inoltre per l'Apprendistato di Primo Livello è previsto un ulteriore significativo "sgravio retributivo" per il datore di lavoro rispetto alle ore di formazione:
  • la formazione esterna (realizzata da e presso l'Istituzione formativa) non è retribuita;
  • la formazione interna (realizzata da e presso l'azienda) è retribuita al 10%;

Per esemplificazione, vedi sotto (scheda "La formazione").

Quanto costa (2)
La formazione esterna
La formazione esterna è totalmente gratuita. I costi sono a carico dell'Istituzione scolastico-formativa.
Gratuita è anche la definizione del Protocollo, del PFI e la collaborazione per il monitoraggio e la valutazione.
Altri sgravi (contributivi, fiscali) e vantaggi Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP.
La contribuzione per gli apprendisti è pari al 10%.
Per le aziende fino a 9 dipendenti viene riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100% per i primi 3 anni di contratto. Per gli anni successivi al terzo la contribuzione è pari al 10%.

A titolo sperimentale, a decorrere dal 24 settembre 2015 e fino al 31 dicembre 2016, per le assunzioni con contratto di Apprendistato di Primo Livello si applicano i seguenti ulteriori benefici:

  • non è dovuto il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro;
  • l'aliquota contributiva per gli apprendisti è del 5% (resta lo sgravio totale in caso di azienda fino a 9 dipendenti);
  • viene esclusa, per tale tipologia di contratto di apprendistato, la possibilità di beneficiare delle agevolazioni per l'anno successivo alla fine del periodo formativo.
Inoltre si applicano gli sgravi previsti per tutte le tipologie di apprendistato:
  • Contributi INPS;
  • Contributi INAIL.
Sanzioni e sospensione del rapporto di lavoro Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. In questo contratto costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'Istituzione formativa di provenienza (compreso il mancato conseguimento del titolo di studio obiettivo).
Limiti nell'assunzione di apprendisti Il numero di apprendisti assumibili
  • per i datori di lavoro con massimo 3 lavoratori qualificati o specializzati è di 3 unità;
  • per i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori non può superare il 100% delle maestranze già assunte;
  • per tutti gli altri non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.4 della L. 8 agosto 1985, n.443 (vedi dettaglio)

La formazione

Durata della formazione esterna La formazione esterna all'azienda si svolge nell'Istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore:
  • al 60% dell'orario "scolastico-formativo" per il secondo anno
  • al 50% per il terzo e quarto anno, nonchè per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica.
Nel caso dei corsi IeFP il monte ore annuo di formazione è 990 ore. Quindi per un 3° o 4°anno:
  • max 495 ore di formazione esterna (non retribuite pagate all'apprendista 0 ore);
  • max 495 ore di formazione interna (retribuite al 10% pagate all'apprendista 50 ore);
  • restanti ore (circa 900 mediamente) lavoro (retribuite al 100% pagate all'apprendista 900 ore);

totale ore retribuite annualmente: circa 950 ore

In caso di assunzione di uno studente già frequentante un percorso coerente con il titolo da conseguire possono venire considerati (in toto o in parte) "credito formativo" le ore di formazione già svolte prima dell'avvio del contratto stesso che quindi possono essere conteggiate come "già svolte" e ridurre il monte ore ancora da realizzare.

Requisiti e responsabilità dell'Istituzione formativa La formazione esterna è realizzabile solo dall'Istituzione formativa presso cui il giovane è iscritto. L'Istituzione formativa deve essere abilitata / accreditata per il rilascio del titolo di studio finale.

La frequenza della formazione esterna si svolge sotto la responsabilità dell'Istituzione formativa, ivi compresi gli aspetti assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza.

Responsabilità del datore di lavoro È limitata esclusivamente all'attività, svolta presso l'impresa, tra cui quella formativa.

È cura del datore di lavoro fornire agli apprendisti informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (in caso di apprendisti minorenni, anche ai genitori).

Le indicazioni contrattuali

La gestione dei singoli rapporti di lavoro in apprendistato di primo livello è poi definita nei dettagli da accordi tra le Parti Sociali sotto varie forme (rinnovi dei CCNL, appositi documenti integrativi, accordi interconfederali) che recepiscono e traducono le novità normative.
In questa prima fase il "recepimento" è spesso realizzato attraverso accordi interconfederali.

Comparto Accordo Applicazione Scarica
Artigianato Accordo interconfederale regionale per l'Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale sottoscritto da Confartigianato, Cna, Claai, Casartigiani e CGIL, CISL e UIL Lombardia Regionale (Lombardia)
 
Solo per qualifica e diploma professionale regionale
Testo
 
Scheda
Industria Accordo interconfederale Apprendistato artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL Nazionale
 
Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello
Testo
 
Scheda
Commercio Accordo Interconfederale Apprendistato artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e CGIL, CISL e UIL Nazionale
 
Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello
Testo
 
Scheda
Servizi (Industriali) Accordo Interconfederale Apprendistato Artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da Confservizi e CGIL, CISL e UIL Nazionale
 
Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello
Testo
 
Scheda
Cooperative Accordo Interconfederale Apprendistato Artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da AGCI, Confcooperative e Legacoop e CGIL, CISL e UIL Nazionale
 
Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello
Testo
 
Scheda
ESAARCO Accordi Interconfederali (ESAARCO - Confederazione Esercenti Agricoltura, Artigianato Commercio) Nazionale
 
Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello
Testo
ADLI - CONFAMAR Accordo interconfederale in materia di apprendistato tra ADLI (Associazione Datori di Lavoro Italiani) e CONFAMAR (Confederazione Autonoma, Movimenti, Associazioni, Rappresentanze, Lavoratori e Consumatori) Nazionale
 
Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello
Testo
UGL - FOR.ITALY Accordo interconfederale in materia di apprendistato UGL (Unione Generale del Lavoro) - FOR.ITALY (composta da F.AGR.I. - Filiera Agricola Italiana, A.I.C. - Associazione Italiana Cooperative, IMPRENDITORI&IMPRESE, Sistema Industria Lazio, Sistema Industria Campania, Api Calabria, Sicilia Impresa, ASSO.TEC. - F.AGR.I.) Nazionale
 
Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello
Testo
Pubblici Esercizi Accordo Interconfederale Apprendistato Artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da ConfEsercenti e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILtucs Nazionale
 
Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello
Testo
 
Scheda
Piccola e Media Industria Accordo interconfederale Apprendistato artt. 43 e 45 D.Lgs 81/2015 sottoscritto da CONFAPI e CGIL, CISL e UIL Nazionale
 
Tutto l'apprendistato di primo e terzo livello
Testo
 
Scheda

Finchè non saranno realizzati rinnovi contrattuali o accordi specifici, tutte le aziende che adottano un CCNL sottoscritto da parti sociali collegate a quelle indicate applicano quindi le indicazioni conetenute nello specifico accordo.
In base alle indicazioni della Regione Lombardia, per i comparti che non hanno ancora recepito la disciplina specifica sull'Apprendistato all'interno del CCNL, si fa riferimento ad accordi/contratti di settore di affine al proprio.

Costo del lavoro
Tutti gli accordi applicano per l'apprendistato di primo livello la soluzione della "percentualizzazione" del costo del lavoro: il costo orario delle ore di lavoro viene definito con una percentuale rispetto alla retribuzione del livello di inquadramento di riferimento. Diverse le soluzioni nei diversi accordi:

Accordo Interconfederale Criterio per individuare l'annualità Percentuale minima per anno
Artigianato Lombardia Anzianità di lavoro 60% 65% 75% 80%
Confindustria Nazionale Annualità percorso studi *** 45% 55% 65% 70%
Confapi Nazionale Annualità percorso studi *** 45% 55% 65% 70%
Confcommercio Nazionale Anzianità di lavoro 50% 50% 65% 70%
Confesercenti Nazionale Anzianità di lavoro 50% 50% 65% 70%
Confservizi Nazionale Annualità percorso studi *** 45% 55% 65% 70%
Cooperative Nazionale Annualità percorso studi *** 45% 55% 65% 70%
Solo l'accordo regionale dell'Artigianato prevede il riconoscimento del 20% del costo orario per le ore di formazione interna. Tutti gli altri accordi confermano il minimo di legge (10%)

*** Per i percorsi del sistema regionale questo è il quadro:

  • 1° anno (45%) - giovani frequentanti il 2° anno per la qualifica professionale;
  • 2° anno (55%) - giovani frequentanti il 3° anno per la qualifica professionale;
  • 4° anno (65%) - giovani frequentanti il 4° anno per il diploma professionale
 

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questi contenuti sono prodotto del progetto
Costruiamo insieme il sistema duale
Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di sistema a supporto del sistema duale
e dell'apprendistato di primo livello ai sensi dell'art.43 D.Lgs 81/15
                 
 
 

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